Art. 7.
(Applicazione dell'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-bis. L'aliquota deve essere deliberata nella misura minima del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare».

 

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